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<title>Statuto</title>
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<meta name="summary" content="Lo statuto del foxolab" />
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<h1>Statuto</h1>
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1. È costituita l'Associazione "Foxolab APS" (di seguito, Associazione), una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro nè diretto nè indiretto, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
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2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
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- ampliare la conoscenza della cultura informatica e tecnologica, più precisamente ricalcando i principi della "hacker ethic"
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- promuovere il libero uso delle risorse informatiche, e la sperimentazione per scopi didattici, ricreativi e artistici - con l'obbiettivo di abbattere barriere economiche e sociali che possano impedirlo
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- gestire un "Hackerspace" con impronta nord-europea, un ambiente collaborativo e aperto concepito per favorire la condivisione di conoscenze, la realizzazione di progetti tecnologici, e la creazione di una rete di professionisti e appassionati del settore
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3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
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- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni e altro, in presenza o avvalendosi di mezzi informatici, anche in modo ibrido
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- attività di formazione: corsi e laboratori teorico/pratici per i propri membri, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
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- attività editoriale: pubblicazione di contenuti testuali e audiovisivi, artistici, informatici e di ricerca, che perseguiscano i propri scopi
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4. L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
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- soci fondatori: le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
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- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo
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- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali
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- soci locali: persone fisiche aventi residenza o domicilio presso il medesimo stabile della sede dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento della quota annuale.
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- soci speciali: persone fisiche minorenni, studenti o disoccupati. Sono esonerati dal versamento della quota annuale.
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Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
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5. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
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Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
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6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e il regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
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I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
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7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
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8. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
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- beni, immobili e mobili;
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- contributi;
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- donazioni e lasciti;
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- rimborsi;
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- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
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- ogni altro tipo di entrate.
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I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
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Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
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È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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9. L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
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Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
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Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
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Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
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10. Gli organi dell'Associazione sono:
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- l'assemblea dei soci;
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- il Consiglio direttivo;
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- il Presidente;
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- il Collegio dei revisori;
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- il Collegio dei probiviri;
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11. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
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In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
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L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
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La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
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Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
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Gli avvisi pubblici e i verbali verranno altresi pubblicati digitalmente sul sito istituzionale a visione dei membri dell'associazione.
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12. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
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- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
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- approva il regolamento interno.
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L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
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All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
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13. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
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Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.ù
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14. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:
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- il presidente;
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- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
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- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
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Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
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Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
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- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
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- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
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- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
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- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
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Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.
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15. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
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Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
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Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
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16. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
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17. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
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Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
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18. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
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19. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
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Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
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20. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
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